Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«operazioni di assunzione di prestiti»: operazioni sui mercati, in particolare le emissioni di debito per assumere prestiti, comprese le operazioni di assunzione di prestiti in roll-over;
2)
«operazioni di gestione del debito»: operazioni di mercato connesse al debito derivante dalle operazioni di assunzione di prestiti, al fine di ottimizzare la struttura del debito in essere, mitigare il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e altri rischi finanziari, nonché operazioni destinate a sostenere la liquidità del mercato secondario;
3)
«operazioni di erogazione di prestiti»: operazioni connesse all’attuazione di prestiti e linee di credito per l’assistenza finanziaria a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario;
4)
«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito destinato a finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;
5)
«ordinatore del programma»: l’ordinatore competente, conformemente all’allegato I delle regole interne stabilite dalla decisione C(2018) 5120 della Commissione (8), per l’esecuzione delle linee di bilancio di un programma di assistenza finanziaria e di un programma finanziato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094, nella misura in cui attua le misure di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento;
6)
«swap»: swap quali definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (9);
7)
«derivati»: strumenti derivati quali definiti all’, punto 5, del regolamento (UE) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
8)
«operazione di vendita con patto di riacquisto» od «operazione di acquisto con patto di rivendita»: operazione di vendita con patto di riacquisto o operazione di acquisto con patto di rivendita quali definite all’, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
9)
«operazione di buy-sell back» o «operazione sell-buy back»: operazione di buy-sell back e operazione sell-buy back quali definite all’, punto 8, del regolamento (UE) 2015/2365;
10)
«operazione sindacata»: un’operazione nel contesto della quale il finanziamento è offerto a un unico mutuatario da un gruppo denominato consorzio di finanziatori o sindacato;
11)
«asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d’asta;
12)
«finanziamenti a lungo termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata superiore a un anno, esclusi gli importi detenuti per proprio conto;
13)
«finanziamenti a breve termine»: finanziamenti mediante operazioni di assunzione di prestiti per una durata inferiore o uguale a un anno e ricorso ad operazioni non garantite sul mercato monetario e a operazioni garantite sul mercato monetario utilizzando titoli detenuti per proprio conto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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