Art. 13

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 17 ott 2022
Comunicazione di informazioni 1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUMAM Ucraina, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUMAM Ucraina, conformemente alla decisione 2013/488/UE (4): a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi. 2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'Ucraina, agli USA, al Regno Unito, al Canada e alla cellula di coordinamento dei donatori internazionali, in funzione delle necessità operative dell'EUMAM Ucraina, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUMAM Ucraina, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate le disposizioni necessarie tra l'AR e le autorità competenti dell'Ucraina e della cellula di coordinamento dei donatori internazionali. 3.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUMAM Ucraina, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5). 4.   L'AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a funzionari del servizio europeo per l'azione esterna, o ai comandanti dell'UE.
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