Art. 11
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 17 ott 2022
Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni dell'EUMAM Ucraina sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.
2. Conformemente all'articolo 44, paragrafo 6, della decisione (PESC) 2021/509, all'EUMAM Ucraina si applicano le seguenti norme specifiche:
a)
la struttura di comando e controllo dell'UE di cui all', paragrafi 2 e 3, il deve essere finanziata conformemente alle norme applicabili a un comando della forza della missione, indipendentemente dalla sua ubicazione;
b)
i costi incrementali seguenti devono essere finanziati in comune dall'EPF:
i)
costi operativi per il supporto ai tirocinanti delle forze armate ucraine (trasporto dal confine ucraino alle strutture di formazione e ritorno, e in loco nei dintorni e tra le medesime; sostegno per aspetti logistici; trasporti supporto medico ed evacuazioni sanitarie;
ii)
costi operativi necessari per le attività di formazione (carburante, gasolio e lubrificanti, manutenzione dei veicoli utilizzati nella formazione; interpreti; e kit di formazione personale, laddove non forniti dall'Ucraina).
3. I kit di formazione personale di cui al paragrafo 2 non sono più considerati costi comuni una volta forniti nell'ambito di una misura di assistenza dell'EPF.
4. I materiali di cui al paragrafo 2 possono essere forniti da uno Stato membro, nel qual caso l'EUMAM Ucraina pagherà lo Stato membro per tali forniture in base alle norme applicabili ai pagamenti ai fornitori dell'EUMAM Ucraina. In alternativa, tali materiali possono essere acquisiti dalla missione.
5. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUMAM Ucraina per il periodo di due anni dal suo avvio è pari a 106 700 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % per gli impegni e al 30 % per i pagamenti.
Storico versioni
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