Art. 12
Cellula di progetto
In vigore dal 17 ott 2022
Cellula di progetto
1. L'EUMAM Ucraina può disporre di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUMAM Ucraina coordina, agevola e fornisce consulenza su progetti realizzati da Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EUMAM Ucraina e a sostegno dei suoi obiettivi.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell'UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati come complemento coerente delle altre azioni dell'EUMAM Ucraina. In tal caso il comandante della missione dell'UE conclude un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le procedure specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.
3. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.
4. Il CPS approva l'accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.
Storico versioni
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