Art. 3

Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento

In vigore dal 2 set 2022
Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento 1.   Le unità nazionali ETIAS possono usare: a) uno strumento selezionato dall’elenco degli strumenti idonei di cui all’, paragrafo 3; b) qualsiasi altro strumento che soddisfi i requisiti di cui all’allegato. Gli Stati membri sono responsabili dell’analisi della conformità degli strumenti di cui al primo comma, lettera b), ai requisiti di cui all’allegato e del relativo collaudo. 2.   Le unità nazionali ETIAS sono responsabili del monitoraggio del funzionamento degli strumenti e della loro conformità ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione e al regolamento (UE) 2016/679.
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