Art. 1

Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati

In vigore dal 2 set 2022
Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati I requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati, per il colloquio con un richiedente a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, sono stabiliti nella presente decisione e nell’allegato.
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