Art. 3
Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento
In vigore dal 2 set 2022
Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento
1. Le unità nazionali ETIAS possono usare:
a)
uno strumento selezionato dall’elenco degli strumenti idonei di cui all’, paragrafo 3;
b)
qualsiasi altro strumento che soddisfi i requisiti di cui all’allegato.
Gli Stati membri sono responsabili dell’analisi della conformità degli strumenti di cui al primo comma, lettera b), ai requisiti di cui all’allegato e del relativo collaudo.
2. Le unità nazionali ETIAS sono responsabili del monitoraggio del funzionamento degli strumenti e della loro conformità ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione e al regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
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