Art. 18
Nomina dell’RCO
In vigore dal 7 apr 2022
Nomina dell’RCO
1. L’RCO e l’RCO aggiunto sono funzionari o agenti temporanei.
2. Tutti gli RCO e i loro aggiunti sono in possesso di un’autorizzazione di sicurezza valida per l’accesso alle ICUE fino al livello SECRET UE/EU SECRET e, laddove necessario, fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. L’RCO o l’RCO aggiunto ottiene l’autorizzazione di sicurezza prima della nomina.
3. Le rappresentanze della Commissione possono chiedere all’autorità di sicurezza della Commissione di derogare ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:640:oj#art-18