Art. 18

Nomina dell’RCO

In vigore dal 7 apr 2022
Nomina dell’RCO 1.   L’RCO e l’RCO aggiunto sono funzionari o agenti temporanei. 2.   Tutti gli RCO e i loro aggiunti sono in possesso di un’autorizzazione di sicurezza valida per l’accesso alle ICUE fino al livello SECRET UE/EU SECRET e, laddove necessario, fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. L’RCO o l’RCO aggiunto ottiene l’autorizzazione di sicurezza prima della nomina. 3.   Le rappresentanze della Commissione possono chiedere all’autorità di sicurezza della Commissione di derogare ai requisiti previsti ai paragrafi 1 e 2.
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