Art. 16

Ufficio di registrazione delle ICUE

In vigore dal 7 apr 2022
Ufficio di registrazione delle ICUE 1.   Laddove il servizio gestisca un ufficio di registrazione delle ICUE, l’LSO supervisiona le attività degli RCO per quanto riguarda il trattamento delle ICUE e la conformità alle norme di sicurezza per la protezione delle ICUE. 2.   L’LSO esegue i seguenti controlli almeno ogni dodici mesi e in caso di sostituzione dell’RCO o dell’RCO aggiunto: a) controllo di un campione di documenti nell’ufficio di registrazione delle ICUE per confermarne lo status e verificare la precisione del registro dei documenti classificati; b) controllo di un campione di ricevute e note di trasmissione per la distribuzione delle ICUE in entrata e in uscita dall’ufficio di registrazione delle ICUE; c) controllo di un campione di certificati di distruzione. 3.   Almeno una volta al mese l’LSO esegue controlli a campione del registro dei documenti classificati e dei documenti classificati ricevuti di recente per verificare la corretta registrazione dei documenti. 4.   Tutti i controlli sono registrati nel log del registro dei documenti classificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:640:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo