Art. 15
Autorizzazioni di sicurezza
In vigore dal 7 apr 2022
Autorizzazioni di sicurezza
1. L’LSO tiene un registro di tutti i posti in seno al servizio per cui è necessaria un’autorizzazione di sicurezza della Commissione, e del personale che li occupa. L’obbligo di autorizzazione di sicurezza deve essere precisato nell’avviso di posto vacante nell’iter di assunzione e comunicato al candidato durante il colloquio.
2. L’LSO supervisiona ciascuna domanda di autorizzazione di sicurezza per l’accesso alle ICUE. L’LSO è il punto di contatto in seno al servizio e tiene i contatti con l’autorità di sicurezza della Commissione ai fini delle autorizzazioni di sicurezza.
3. L’LSO avvia la domanda di attivazione della procedura di autorizzazione di sicurezza per il membro del personale e provvede affinché questi restituisca prontamente all’autorità di sicurezza della Commissione il questionario compilato per l’ottenimento del nulla osta di sicurezza nazionale.
4. L’LSO provvede affinché il personale del servizio in possesso di nulla osta di sicurezza partecipi alla sessione informativa obbligatoria sulle ICUE al fine di ottenere l’autorizzazione di sicurezza.
5. L’LSO consulta periodicamente l’ufficio risorse umane del servizio per informarsi su qualsiasi cambiamento intervenuto in relazione ai posti per i quali è necessaria l’autorizzazione di sicurezza e ne informa immediatamente l’autorità di sicurezza della Commissione.
6. L’LSO informa l’autorità di sicurezza della Commissione dell’arrivo di ciascun nuovo membro del personale in possesso di nulla osta di sicurezza che è assegnato a un posto per il quale è necessaria l’autorizzazione di sicurezza.
7. L’LSO provvede affinché i membri del personale del servizio completino la procedura di rinnovo del nulla osta di sicurezza entro il termine stabilito. Il membro del personale che rifiuta di completare la procedura è obbligato a trasferirsi ad un posto per il quale l’autorizzazione di sicurezza non è necessaria.
Storico versioni
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