Art. 5
In vigore dal 6 apr 2022
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative alla parte di assistenza macrofinanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell’Unione, né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che ad essa corrisponda una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito e la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Moldova.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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