Art. 2
In vigore dal 6 apr 2022
1. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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