Art. 1
In vigore dal 6 apr 2022
1. L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 150 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 120 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 30 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Moldova individuato nel programma dell’FMI.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell’Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell’ambito della PEV.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1.
5. Se nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamenti della Moldova diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
Storico versioni
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