Art. 5
Sostegno dagli Stati membri
In vigore dal 28 feb 2022
Sostegno dagli Stati membri
1. Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di fornire sostegno finanziario e logistico all’Ucraina, compresa la fornitura di dispositivi di protezione.
2. Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale.
Storico versioni
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