Art. 4

Attuazione

In vigore dal 28 feb 2022
Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 definisce ulteriormente il tipo e la quantità del sostegno da finanziare nell’ambito della misura di assistenza, tenendo conto delle priorità raccomandate dallo Stato maggiore dell’Unione europea per rispondere alle esigenze delle forze armate ucraine. 3.   L’amministratore delle misure di assistenza, sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti responsabili dell’attuazione, riferirà al comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito alla fornitura di materiale, compresi le quantità, i tipi e qualsiasi altra informazione pertinente per ulteriore seguito e sorveglianza. 4.   L’attuazione dell’attività di cui all’, paragrafo 3, può essere effettuata: a) dal ministero della Difesa dell’Austria; b) dal ministero della Difesa del Belgio; c) dal ministero della Difesa della Bulgaria; d) dal ministero della Difesa della Cechia; e) dal ministero della Difesa di Cipro; f) dal ministero della Difesa della Croazia; g) dal ministero della Difesa della Danimarca; h) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia; i) dal ministero della Difesa della Finlandia; j) dal ministero della Difesa della Francia; k) dal ministero della Difesa della Germania; l) dal ministero della Difesa della Grecia; m) dal dipartimento della Difesa dell’Irlanda; n) dal ministero della Difesa dell’Italia; o) dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa; p) dal ministero della Difesa della Lituania; q) la direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo; r) dal ministero dell’Interno, della sicurezza nazionale e delle attività di contrasto di Malta; s) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi; t) dal ministero della Difesa della Polonia; u) dal ministero della Difesa del Portogallo; v) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca; w) dal ministero della Difesa nazionale della Romania; x) dal ministero della Difesa della Slovenia; y) dal ministero della Difesa della Spagna; z) dal ministero della Difesa della Svezia / forze armate svedesi. a bis) dal ministero della Difesa dell’Ungheria;
Storico versioni

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