Art. 5 · Sostegno dagli Stati membri

Art. 5

Sostegno dagli Stati membri

In vigore dal 28 feb 2022
Sostegno dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di fornire sostegno finanziario e logistico all’Ucraina, compresa la fornitura di dispositivi di protezione. 2.   Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale.
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