Art. 4
In vigore dal 7 feb 2022
Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi GSM e dei sistemi terrestri di cui all’, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), tenendo conto dei diritti e delle procedure di regolamentazione esistenti, nonché dei pertinenti accordi internazionali, in conformità al diritto dell’UE.
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