Art. 2

In vigore dal 7 feb 2022
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «sistema GSM»: una rete di comunicazioni elettroniche specificata dalle norme ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 ed EN 301 908-18, compresa anche l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT); b) «banda 900 MHz»: le bande di frequenze 880-915 MHz e 925-960 MHz; c) «banda 1 800 MHz»: le bande di frequenze 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz.
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