Art. 3
In vigore dal 7 feb 2022
1) I sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche che possono coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 87/372/CEE sono conformi ai parametri di cui all’allegato entro 30 mesi dall’adozione della presente decisione.
2) Entro 30 mesi dall’adozione della presente decisione gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 1 800 MHz per:
a)
i sistemi GSM; e
b)
i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri di cui all’allegato.
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