Art. 4
Generazione del modulo di autorevoca
In vigore dal 25 gen 2022
Generazione del modulo di autorevoca
1. Dopo la conferma da parte dell’unità nazionale ETIAS ai sensi dell’, paragrafo 3, un modulo per l’autorevoca di cui all’allegato IV è generato automaticamente per mezzo del software di cui all’, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Il modulo generato è aggiunto al fascicolo di domanda e trasmesso al richiedente in formato PDF tramite il servizio di posta elettronica di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. Il messaggio di posta elettronica contiene:
a)
un richiamo al periodo di 5 anni di conservazione dei dati applicabile alle autorizzazioni ai viaggi revocate;
b)
un richiamo al fatto che l’autorevoca, qualora ultimata quando il richiedente si trova nel territorio di uno Stato membro, diventa effettiva al momento dell’uscita del richiedente dal territorio e dal momento della creazione della corrispondente cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Qualora, ai sensi dell’, paragrafo 3, il richiedente abbia inserito un indirizzo di posta elettronica diverso da quello utilizzato per la domanda, il modulo è inviato sia al primo sia al nuovo indirizzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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