Art. 2
Accesso e autenticazione ai fini di autorevoca
In vigore dal 25 gen 2022
Accesso e autenticazione ai fini di autorevoca
1. I richiedenti hanno la possibilità di revocare un’autorizzazione ai viaggi attraverso il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Selezionando l’opzione di revoca di un’autorizzazione ai viaggi il richiedente riceve una richiesta di autenticazione a due fattori.
3. Il richiedente inserisce dapprima i dati seguenti:
a)
il numero della domanda;
b)
il numero del documento di viaggio;
c)
l’indirizzo di posta elettronica utilizzato nella domanda di autorizzazione ai viaggi.
Al richiedente è chiesto di confermare di avere accesso all’indirizzo di posta elettronica di cui al primo comma, lettera c), barrando una casella. Qualora non abbia più accesso a tale indirizzo, il richiedente è invitato a inserirne uno nuovo per ricevere un codice univoco e la conferma della revoca.
4. Se i dati presentati ai sensi del paragrafo 3 corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi valida, come prima autenticazione il richiedente deve inserire i dati seguenti:
a)
il paese di rilascio del documento di viaggio (da selezionare da un elenco);
b)
la data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;
c)
i nomi di entrambi i genitori come inseriti nella domanda di autorizzazione ai viaggi.
5. La seconda autenticazione consiste nell’inserimento di un codice univoco relativo alla revoca nella pagina web o nell’applicazione per dispositivi mobili.
Il codice univoco è generato automaticamente e inviato al richiedente tramite il servizio di posta elettronica di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240 previo inserimento dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4. L’indirizzo di posta elettronica ricevente è quello a cui il richiedente ha accesso, come confermato ai sensi del paragrafo 3.
6. Se i dati inseriti ai sensi del paragrafo 3, ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica di cui alla lettera c) di tale paragrafo, corrispondono ai dati figuranti nel modulo di domanda, all’indirizzo di posta elettronica figurante nel modulo di domanda è inviato un messaggio di posta elettronica segnalante un tentativo di revoca dell’autorizzazione tramite il sito web o l’applicazione per dispositivi mobili.
Tale messaggio di posta elettronica consente al richiedente di indicare, entro un dato termine, se non è all’origine della richiesta di revoca. Informa inoltre il richiedente su come contattare se necessario l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS conserva i registri di ogni azione di follow-up.
7. Dopo l’inserimento, da parte del richiedente, del codice univoco relativo alla revoca di cui al paragrafo 5 nella pagina web o nell’applicazione per dispositivi mobili per confermare l’autenticazione, sul sito web o sull’applicazione appaiono le informazioni riguardo al periodo di 5 anni di conservazione dei dati per i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni ai viaggi revocate, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240.
8. Il richiedente è tenuto a confermare di aver letto e approvato le informazioni di cui al paragrafo 7 e a confermare la revoca dell’autorizzazione ai viaggi per ultimare la richiesta.
9. I codici univoci generati a norma del paragrafo 5 scadono dopo un periodo di tempo ragionevolmente breve. L’invio di un nuovo codice invalida i codici precedenti. I codici sono monouso.
10. Qualora la richiesta di revoca sia introdotta con un indirizzo di posta elettronica diverso da quello utilizzato nel modulo di domanda, la richiesta ultimata non è inviata all’unità nazionale ETIAS per il trattamento prima del termine di cui al paragrafo 6, secondo comma. In tuti gli altri casi è inviata all’unità nazionale ETIAS senza indebito ritardo.
Storico versioni
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