Art. 3
Conferma dell’autorevoca da parte di un’unità nazionale ETIAS
In vigore dal 25 gen 2022
Conferma dell’autorevoca da parte di un’unità nazionale ETIAS
1. Dopo la conferma della richiesta di revoca da parte del richiedente ai sensi dell’, paragrafo 8, e, se del caso, trascorso il termine di cui all’, paragrafo 6, il sistema centrale ETIAS invia notifica della richiesta:
a)
all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi, oppure
b)
qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo soggiorno previsto.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene:
a)
l’indicazione che il titolare dell’autorizzazione ha presentato una richiesta di revoca;
b)
la data in cui la richiesta è stata confermata;
c)
le informazioni precompilate di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1240.
3. L’unità nazionale ETIAS conferma la revoca e l’aggiunta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c). Tali informazioni sono quindi aggiunte al fascicolo di domanda.
4. Se al momento della presentazione della richiesta il richiedente si trova nel territorio di uno Stato membro, la revoca diventa effettiva al momento dell’uscita del richiedente dal territorio e dal momento della creazione della corrispondente cartella di ingresso/uscita nel sistema di ingressi/uscite (EES) conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 (10).
In tutti gli altri casi la revoca diventa effettiva dopo la sua conferma da parte dell’unità nazionale ETIAS ai sensi del paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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