Art. 7

Sospensione e cessazione

In vigore dal 2 dic 2021
Sospensione e cessazione 1.   L'alto rappresentante esamina le informazioni relative a eventuali violazioni o infrazioni degli impegni e obblighi nell'ambito dell'accordo tra il beneficiario e l'alto rappresentante, che possono condurlo a valutare la possibile sospensione o cessazione, in qualsiasi momento, della misura di assistenza. 2.   A norma dell'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, la sospensione totale o parziale della misura di assistenza nei casi seguenti: a) se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in quelle nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o se non rispetta gli obblighi o impegni assunti nell'ambito degli accordi di cui all'; b) se il contratto con un soggetto responsabile dell'attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest'ultimo derivanti dal contratto; c) se la situazione nel paese o nella zona in questione non consente più l'attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti; d) se il proseguimento della misura di assistenza non contribuisce più al conseguimento degli obiettivi dichiarati della stessa, o non è più nell'interesse dell'Unione. 3.   In casi urgenti ed eccezionali l'alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS. 4.   Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
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