Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 2 dic 2021
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L'alto rappresentante garantisce la sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti nell'. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione di tali obblighi e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che comportano l'uso delle attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza. In tali casi, l'alto rappresentante riferisce al comitato politico e di sicurezza (CPS) e propone misure proporzionate. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull'inventario: il beneficiario deve riferire annualmente in merito all'inventario e allo stato degli elementi designati durante il loro intero ciclo di vita o fino a quando tali relazioni non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) controlli in loco: il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   Tenendo conto delle disposizioni ai sensi dell', paragrafo 2, l'alto rappresentante effettua una valutazione, sotto forma di una prima valutazione della misura di assistenza in tre parti, sei mesi dopo la consegna delle attrezzature alle tre compagnie del 23o reggimento, sei mesi dopo la fine della prima classe di diplomati della Scuola dei sottufficiali, e sei mesi dopo il completamento della costruzione della struttura di formazione di Sévaré Mopti. La valutazione comporterà visite in loco per il controllo delle attrezzature e delle forniture consegnate nell'ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta terminato il periodo di attuazione della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale, per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.
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