Art. 3
Accordi con il beneficiario
In vigore dal 2 dic 2021
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell'impegno del governo maliano a rafforzare la lotta contro l'impunità, in particolare, per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani, e a prendere i provvedimenti opportuni per rafforzare la rendicontabilità delle unità beneficiare della misura di assistenza;
b)
l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza, ai fini per i quali sono stati forniti, da parte di unità e personale che sono formati sotto la supervisione dell'EUTM o accompagnati da forze internazionali che sono partner dell'UE e che non siano stati segnalati quali aventi commesso violazioni o violenze;
c)
che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza saranno utilizzati solo dalle forze maliane e, in caso di qualsiasi forma di collaborazione, esclusivamente con attori statali che sono forze armate di partner dell'UE, in particolare la forza congiunta del G5 e le forze armate del G5 Sahel:
d)
l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
e)
che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti, al termine del loro ciclo di vita, a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1 senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
4. In caso di violazione degli accordi di cui al paragrafo 1 o delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'alto rappresentante prende, in risposta, provvedimenti ragionevoli nell'ambito dell'approccio integrato, fino a o compresa la richiesta di restituzione dei mezzi pertinenti previsti nell'ambito della misura di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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