Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 2 dic 2021
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza») a favore della Repubblica del Mali («beneficiario»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di rafforzare le capacità globali delle forze armate maliane al fine di consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e a ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. Ciò dovrebbe beneficiare la popolazione, contribuire a una maggiore presenza dei servizi dello Stato nelle zone remote e a una migliore protezione dei civili dai gruppi armati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza mira a professionalizzare ulteriormente le unità delle forze armate maliane beneficiarie attraverso la fornitura di formazione e attrezzature pertinenti e adeguate nel quadro di tre progetti:
a)
sostegno alla Scuola dei sottufficiali (SU) di Banankoro;
b)
ristrutturazione delle infrastrutture di formazione di Sévaré-Mopti; e
c)
fornitura di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza a tre compagnie del 23o reggimento della 2a regione militare del Mali, conformemente alle esigenze dell'Unité légère de reconnaissance et d'intervention (ULRI).
4. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza e l'entità di cui all', paragrafo 3, della presente decisione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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