Art. 51
Definizioni
In vigore dal 5 ott 2021
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a)
per «persona fisica di un PTOM» si intende una persona fisica abitualmente residente in un PTOM che ha la cittadinanza di uno Stato membro o che gode di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione ai sensi dell' TFUE;
b)
per «persona giuridica di un PTOM» si intende una persona giuridica di un PTOM istituita in conformità della legislazione applicabile nel PTOM in questione, che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio di tale PTOM. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel PTOM, essa non può essere considerata una persona giuridica del PTOM in questione, a meno che non eserciti un'attività che abbia un nesso reale e continuo con l'economia di detto paese o territorio;
c)
le rispettive definizioni stabilite negli accordi di integrazione economica di cui all', paragrafo 1, si applicano al trattamento concesso tra l'Unione e i PTOM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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