Art. 52

Trattamento più favorevole

In vigore dal 5 ott 2021
Trattamento più favorevole 1.   Per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nell'ambito delle attività economiche: a) l'Unione concede alle persone fisiche e giuridiche dei PTOM un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi paese terzo con il quale l'Unione concluda o abbia concluso un accordo di integrazione economica; b) un PTOM concede alle persone fisiche e giuridiche dell'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole concesso ad analoghe persone fisiche e giuridiche di qualsiasi grande economia commerciale con la quale abbia concluso un accordo di integrazione economica dopo il 1° gennaio 2014. 2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) nel quadro di un mercato interno o di un accordo di integrazione economica che richiede alle parti un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori allo stabilimento e agli scambi di servizi; b) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze. Ciò lascia impregiudicate le specifiche misure PTOM a norma del presente articolo; c) nel quadro di un accordo o di un’intesa internazionale riguardante integralmente o in parte l’imposizione fiscale; d) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione più favorita (NPF), elencate conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del GATS. 3.   Nessuna disposizione della presente decisione impedisce all'Unione o ai PTOM di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, anche al fine di: a) tutelare gli investitori, i titolari di depositi, i titolari di polizze o i soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o b) garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte. 4.   Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l'occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore delle loro persone fisiche e delle attività locali. In questo caso, le autorità del PTOM comunicano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.
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