Art. 49
Revoca temporanea delle preferenze
In vigore dal 5 ott 2021
Revoca temporanea delle preferenze
Se ritiene che ci siano motivi sufficienti per dubitare della corretta attuazione della presente decisione, la Commissione può avviare consultazioni con il PTOM e lo Stato membro con cui il PTOM ha relazioni speciali, al fine di garantire tale corretta attuazione. Qualora le consultazioni non conducano a una forma di attuazione della presente decisione che sia reciprocamente accettabile, l'Unione può revocare temporaneamente le preferenze concesse al PTOM in questione conformemente all'allegato III.
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