Art. 38

Cooperazione nel settore audiovisivo

In vigore dal 5 ott 2021
Cooperazione nel settore audiovisivo 1.   Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo consiste nel promuovere le rispettive produzioni audiovisive e può riguardare le seguenti azioni: a) cooperazione e scambi tra i rispettivi settori radiotelevisivi; b) promozione degli scambi di opere audiovisive; c) scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di audiovisivi e radiodiffusione; d) promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi. 2.   Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali istituito nell'Unione, nei PTOM e negli Stati membri cui sono connessi.
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