Art. 38
Cooperazione nel settore audiovisivo
In vigore dal 5 ott 2021
Cooperazione nel settore audiovisivo
1. Nel quadro dell'associazione, l'obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo consiste nel promuovere le rispettive produzioni audiovisive e può riguardare le seguenti azioni:
a)
cooperazione e scambi tra i rispettivi settori radiotelevisivi;
b)
promozione degli scambi di opere audiovisive;
c)
scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di audiovisivi e radiodiffusione;
d)
promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.
2. Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali istituito nell'Unione, nei PTOM e negli Stati membri cui sono connessi.
Storico versioni
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