Art. 36
Sanità pubblica, sicurezza degli alimenti, sicurezza nutrizionale e dell'approvvigionamento
In vigore dal 5 ott 2021
Sanità pubblica, sicurezza degli alimenti, sicurezza nutrizionale e dell'approvvigionamento
Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della sanità pubblica e della sicurezza degli alimenti mira, tra l'altro, a ridurre l'incidenza delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e soprattutto a sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità dei PTOM in termini di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido, valutazione del rischio e reazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso misure che comprendono:
a)
azioni volte a rafforzare la pianificazione della preparazione e della risposta a emergenze sanitarie quali epidemie di malattie trasmissibili, anche attraverso l'attuazione dei regolamenti sanitari internazionali del'OMS (2005), e a garantire l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori e la disponibilità ininterrotta di servizi e prodotti essenziali nonché ad affrontare sfide connesse alla lontananza geografica;
b)
lo sviluppo delle capacità tramite il rafforzamento delle reti di sanità pubblica a livello regionale, l'agevolazione dello scambio di informazioni tra esperti e la promozione di una formazione adeguata, anche nel campo della sicurezza degli alimenti;
c)
la messa a punto di strumenti e piattaforme di comunicazione, compresi sistemi di allarme rapido, nonché di programmi di e-learning adeguati alle particolari esigenze dei PTOM;
d)
azioni volte a prevenire e ridurre le epidemie di origine alimentare e ad affrontare le questioni riguardanti la sicurezza degli alimenti, la sicurezza nutrizionale e dell'approvvigionamento;
e)
azioni intese a ridurre l'incidenza delle malattie non trasmissibili nel quadro del conseguimento degli SDG.
Storico versioni
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