Art. 5
Raccolta e comunicazione dei dati
In vigore dal 1 ott 2021
Raccolta e comunicazione dei dati
1. La raccolta di dati per calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso e delle bottiglie monouso immesse sul mercato conformemente agli è effettuata ogni anno. Per raccogliere e comunicare i dati, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo che lo Stato membro presenti, nella relazione di cui al paragrafo 2, una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
Storico versioni
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