Art. 3
Metodologia per determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato
In vigore dal 1 ott 2021
Metodologia per determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato
1. Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato comprende solo il peso di tali bottiglie immesse sul mercato dopo essere state riempite con bevande.
2. Il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato può essere adeguato per tenere conto di importazioni, esportazioni o altri movimenti di entità significativa all’interno dell’Unione da parte di operatori o di persone fisiche per uso personale.
3. Nei casi in cui gli Stati membri determinano il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato sulla base del peso dei rifiuti generati da tali prodotti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, il peso dei rifiuti comprende:
a)
i rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b);
b)
i rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati;
c)
i rifiuti di bottiglie monouso dispersi al di fuori dei sistemi di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che successivamente siano stati raccolti o meno.
Il peso delle bottiglie di cui al primo comma, lettere b) e c), è calcolato applicando la metodologia di campionamento e l’analisi della composizione dei rifiuti di cui all’.
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