Art. 2

Metodologia per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente

In vigore dal 1 ott 2021
Metodologia per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente 1.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso comprende il peso dei relativi tappi e coperchi. 2.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso non comprende il peso di eventuali residui di bevande. 3.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso può comprendere il peso delle etichette e degli adesivi solo se è incluso anche nel peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato. 4.   I rifiuti di bottiglie monouso sono considerati raccolti separatamente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti per essere riciclati separatamente da qualsiasi altro rifiuto; b) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o ad altre frazioni di rifiuti urbani in plastica, metallo, carta o vetro diversi dagli imballaggi e raccolti separatamente ai fini del riciclaggio, e i) il sistema di raccolta non raccoglie rifiuti che possono contenere sostanze pericolose; ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva cernita sono concepite e realizzate in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti raccolti di bottiglie monouso da parte dei rifiuti di plastica non generati da tali bottiglie e da parte di altri rifiuti; iii) i gestori dei rifiuti istituiscono sistemi di garanzia della qualità per verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti i) e ii). 5.   I sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii): a) tengono conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze e dell’organizzazione dei locali e delle attrezzature nella misura necessaria ad assicurare che i rifiuti di bottiglie monouso raccolti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii); b) eseguono le operazioni di verifica in conformità a istruzioni e procedure prestabilite; c) sono certificati da una terza parte indipendente. 6.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera a), è misurato nel punto in cui sono raccolti o nel punto di uscita dalle operazioni di cernita. Il peso di tali rifiuti di bottiglie può essere calcolato contando le bottiglie, a condizione che siano applicati fattori di conversione che tengono conto del peso in funzione delle dimensioni e del tipo di polimeri delle bottiglie, dei tappi e coperchi, così come delle perdite dovute alle successive operazioni di cernita. 7.   Il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente a norma del paragrafo 4, lettera b), è misurato nel punto di uscita dalle operazioni di cernita in cui sono separati dagli altri rifiuti con cui sono stati raccolti. 8.   Qualora nel punto di uscita dalle operazioni di cernita siano presenti rifiuti di bottiglie monouso e altri rifiuti di imballaggio dello stesso polimero, il peso dei rifiuti di bottiglie monouso è proporzionale alla quota di rifiuti di bottiglie monouso al punto d’immissione nell’operazione di cernita. Tale quota è determinata sulla base di un campionamento rappresentativo e di una successiva analisi della composizione o utilizzando registri elettronici.
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