Art. 6
Limitazione del diritto di accesso degli interessati, del diritto di rettifica, del diritto di cancellazione o di limitazione del trattamento
In vigore dal 7 set 2021
Limitazione del diritto di accesso degli interessati, del diritto di rettifica, del diritto di cancellazione o di limitazione del trattamento
1. Qualora limiti, in tutto o in parte, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione o il diritto di limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 18, 19, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento, nella sua risposta scritta alla richiesta, informa l’interessato entro il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), dei motivi principali della limitazione e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Il titolare del trattamento conserva la nota di valutazione interna di cui all’, paragrafo 5, e, se del caso, i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto e li mette a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
3. Il titolare del trattamento può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni relative ai motivi della limitazione di cui al paragrafo 1, fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa. Il titolare del trattamento è tenuto a mettere a disposizione le informazioni all’interessato non appena ritenga che ciò non comprometta più la finalità della limitazione.
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