Art. 5
Comunicazione di informazioni generali sulle limitazioni
In vigore dal 7 set 2021
Comunicazione di informazioni generali sulle limitazioni
Il titolare del trattamento mette a disposizione le seguenti informazioni di carattere generale sulle potenziali limitazioni dei diritti dell’interessato:
a)
il titolare del trattamento precisa i diritti che possono essere limitati, i motivi della limitazione e la sua potenziale durata;
b)
il titolare del trattamento include le informazioni di cui alla lettera a) nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri delle attività di trattamento di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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