Art. 4
Comparto di gestione della liquidità
In vigore dal 2 lug 2021
Comparto di gestione della liquidità
1. Il comparto di gestione della liquidità è attivo fino al completo rimborso dei fondi di cui all', paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
2. Il comparto di gestione della liquidità è costituito da strumenti di finanziamento a breve termine.
Storico versioni
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