Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 lug 2021
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, commercial paper, buoni ordinari del tesoro o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell'ambito della strategia di finanziamento della Commissione finalizzata all'attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito di NextGenerationEU; 2) «accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza»: un accordo tra la Commissione e uno Stato membro a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241; 3) «erogazione»: qualsiasi erogazione in favore di uno Stato membro in forza di un accordo di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094 o come entrata con destinazione specifica esterna di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094; 4) «periodo di vigenza del tasso di interesse»: periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell'avviso di conferma, a decorrere dalla data dell'erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente; 5) «gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni; 6) «operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU»: operazioni sui mercati, in particolare emissione di strumenti di debito, per assumere prestiti per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, a norma dall', paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, incluse le operazioni di assunzione di prestiti in roll-over; 7) «operazioni di gestione del debito di NextGenerationEU»: operazioni di mercato connesse al debito derivante dalle operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU, al fine di ottimizzare la struttura del debito in essere e mitigare il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e altri rischi finanziari; 8) «strumento di finanziamento a breve termine»: finanziamento tramite operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU con durata inferiore o pari a un anno; 9) «strumento di finanziamento a lungo termine»: finanziamento tramite operazioni di assunzione di prestiti di NextGenerationEU con durata superiore a un anno.
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Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2021/1095) — Testo vigente | Portale Normativo