Art. 6
Avviso di conferma
In vigore dal 2 lug 2021
Avviso di conferma
1. Per ciascuna erogazione la Commissione emette un avviso di conferma che reca le condizioni dei costi richiesti.
2. L'avviso di conferma definisce le condizioni di pagamento dei costi di finanziamento e di rimborso del capitale in relazione a ciascuna erogazione.
3. L'avviso di conferma di cui al paragrafo 1 contiene in particolare gli elementi seguenti:
a)
l'importo dell'erogazione;
b)
la scadenza;
c)
il calendario del rimborso;
d)
l'attribuzione dell'erogazione a un comparto temporale;
e)
il periodo di vigenza del tasso di interesse e la data indicata per il pagamento dei costi di finanziamento.
4. L'avviso di conferma riguardante i prestiti contiene anche altri elementi aggiuntivi indicati negli accordi di prestito.
Storico versioni
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