Art. 4

In vigore dal 28 giu 2021
La presente decisione scade il 27 giugno 2025, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.
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Art. 4 Decisione (UE) 2021/1773 — Testo vigente | Portale Normativo