Art. 4
In vigore dal 28 giu 2021
La presente decisione scade il 27 giugno 2025, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1773:oj#art-4