Art. 2
In vigore dal 28 giu 2021
Quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, le autorità di controllo competenti degli Stati membri esercitano i poteri di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/680 in relazione a trasferimenti di dati ad autorità pubbliche del Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2021:1773:oj#art-2