Art. 2

In vigore dal 28 giu 2021
Quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, le autorità di controllo competenti degli Stati membri esercitano i poteri di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/680 in relazione a trasferimenti di dati ad autorità pubbliche del Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.
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