Art. 4
In vigore dal 17 giu 2021
1. L’aggiudicazione a SNS della nuova convenzione per il periodo compreso tra l’11 aprile 2016 e l’11 aprile 2028, associata al ramo d’azienda di Siremar e alla priorità nell’assegnazione degli accosti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. La possibilità di utilizzare le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
3. Siremar non si è avvalsa della possibilità di utilizzare, in via temporanea, le risorse finanziarie già impegnate per l’ammodernamento e l’adeguamento della flotta, per coprire eventuali pressanti esigenze di liquidità, come previsto dalla legge 2010. Di conseguenza ciò non costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Storico versioni
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