Art. 3

In vigore dal 17 giu 2021
1.   L’esenzione dalle imposte indirette sul trasferimento del ramo d’azienda di Siremar a SNS costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 2.   La corresponsione da parte di SNS di un importo fisso per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d’azienda di Siremar ai sensi della legge del 2010, in sostituzione dell’importo normalmente dovuto ai sensi della legislazione nazionale, costituisce un aiuto di Stato concesso a favore di SNS ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 3.   L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i proventi derivanti dalla vendita del ramo d’azienda di Siremar a SNS costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 4.   L’aiuto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è incompatibile con il mercato interno. 5.   Al momento dell’adozione della presente decisione, l’Italia non ha ancora erogato l’aiuto di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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