Art. 1

In vigore dal 17 giu 2021
1.   La compensazione concessa a Siremar e la priorità nell’assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi ai sensi della convenzione iniziale, così come prorogata nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 30 luglio 2012, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Fatta eccezione per gli aiuti di Stato concessi per la gestione delle rotte D1 (Trapani – Pantelleria), D4 (Porto Empedocle – Linosa – Lampedusa), D5 (Palermo – Ustica) e ALD/1 (Palermo – Ustica), l’aiuto è stato illegalmente attuato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è compatibile con il mercato interno.
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Art. 1 Decisione (UE) 2022/448 — Testo vigente | Portale Normativo