Art. 5

In vigore dal 10 giu 2021
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari destinatari di aiuti nell'ambito del regime di cui all' e l'importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi in detto regime, ripartiti nelle categorie seguenti: i) aggiudicatari di gare d'appalto tecnologicamente non neutrali volte ad ampliare la copertura organizzate dalle comunità autonome e dai comuni, ii) comuni che agiscono in qualità di operatori di rete, iii) imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di rete e iv) aggiudicatari di gare tecnologicamente non neutrali finalizzate ad ampliare la copertura organizzate dall'impresa pubblica; b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'. Essa trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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