Art. 3
In vigore dal 10 giu 2021
1. La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all' presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero.
3. È calcolato un interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che rientrano nel regime di cui all' a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
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