Art. 3

In vigore dal 10 giu 2021
1.   La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all' presso i beneficiari. 2.   Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero. 3.   È calcolato un interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che rientrano nel regime di cui all' a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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