Art. 2
In vigore dal 10 giu 2021
Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all' non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, ha soddisfatto le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (210) applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2034:oj#art-2