Art. 15
Trasporto a mano
In vigore dal 10 feb 2021
Trasporto a mano
1. Il trasporto a mano di informazioni classificate è soggetto a rigorosi requisiti di sicurezza.
2. All'interno dell'UE le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale del beneficiario, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
(a)
la busta o l'imballaggio utilizzati devono essere opachi e non recare alcuna indicazione della classificazione del contenuto;
(b)
il latore deve portare sempre con sé le informazioni classificate;
(c)
la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto.
3. Per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario all'interno di uno Stato membro è precedentemente organizzato tra soggetto mittente e soggetto ricevente. L'autorità o la struttura mittente comunica all'autorità o alla struttura ricevente i dettagli della spedizione, compresi il riferimento, la classifica, l'orario previsto di arrivo e il nome del corriere. Il trasporto a mano è consentito, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
le informazioni classificate devono essere trasportate in doppia busta o doppio imballaggio;
(b)
la busta o l'imballaggio esterni devono essere protetti e non devono recare indicazioni della classificazione del contenuto, mentre la busta interna deve recare il livello di classifica;
(c)
il latore deve portare sempre con sé le ICUE;
(d)
la busta o l'imballaggio non devono essere aperti durante il trasporto;
(e)
la busta o l'imballaggio devono essere trasportati in una valigetta chiudibile a chiave o in un contenitore analogo approvato di dimensioni e peso tali da consentire al latore di portarla sempre con sé senza doverla consegnare come bagaglio al seguito;
(f)
il corriere deve essere in possesso di un certificato di corriere rilasciato dalla competente autorità di sicurezza che lo autorizza a trasportare la spedizione classificata indicata.
4. Per il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET da uno Stato membro ad un altro si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
(a)
il corriere è responsabile della custodia in condizioni di sicurezza del materiale classificato che trasporta, fino alla consegna al destinatario;
(b)
in caso di violazione della sicurezza, l'NSA o la DSA del mittente può chiedere che le autorità del paese in cui si è verificata la violazione effettuino un'indagine, ne riferiscano l'esito e avviino, se del caso, azioni legali o di altro tipo;
(c)
il corriere deve essere stato istruito su tutti gli obblighi in materia di sicurezza da rispettare durante il trasporto e deve aver firmato un apposito impegno;
(d)
le istruzioni per il corriere sono allegate al certificato di corriere;
(e)
il corriere ha ricevuto la descrizione della spedizione e dell'itinerario;
(f)
i documenti sono restituiti all'NSA o alla DSA che li ha emessi al termine del viaggio/dei viaggi o sono tenuti a disposizione dal destinatario a fini di controllo;
(g)
le autorità doganali, le autorità competenti in materia di immigrazione o la polizia di frontiera che chiedono di esaminare e ispezionare la spedizione sono autorizzate ad aprire e prendere visione di una parte sufficiente che consenta loro di accertare che non contenga materiale diverso da quello dichiarato;
(h)
le autorità doganali devono essere sollecitate a rispettare l'autorità ufficiale dei documenti di spedizione e dei documenti di autorizzazione trasportati dal corriere.
L'eventuale apertura della spedizione da parte delle autorità doganali deve avvenire lontano dagli sguardi di persone non autorizzate e, se possibile, in presenza del corriere. Il corriere esige che la spedizione sia reimballata e chiede alle autorità che effettuano l'ispezione di sigillarla nuovamente e di confermare per iscritto che è stata da esse aperta.
5. Il trasporto a mano effettuato dal personale del beneficiario di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è soggetto alle disposizioni dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni o dell'accordo amministrativo concluso tra, rispettivamente, l'Unione europea o la Commissione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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